Ordinanza
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Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza regola la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle linee elettriche. 2 Le disposizioni relative alla costruzione valgono per le linee esistenti quando:
3 Se singole disposizioni della presente ordinanza possono essere rispettate solo con difficoltà straordinarie, o se esse si rivelano di ostacolo all’evoluzione tecnica o alla protezione dell’ambiente, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni4 (Dipartimento) o, in casi meno importanti, l’organo di controllo competente (art. 21 della legge sull’elettricità) può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe. 4 Per i cavi a fibre ottiche trovano applicazione, per analogia, le disposizioni relative alle linee a corrente debole. 5 La presente ordinanza non si applica agli impianti elettrici secondo l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19835 sulle ferrovie.6 4 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 6 Introdotto dall’annesso 2 n. II 4 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). |