1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 24Solidità e stabilità di sostegni, fondazioni, contropali e tiranti e ancoraggi
1 I sostegni, le fondazioni, i contropali e tiranti, gli ancoraggi ed i loro componenti devono essere dimensionati e costruiti in modo da resistere alle massime sollecitazioni.
2 Per sollecitazione massima si intende la combinazione più sfavorevole di tutte le forze che possono agire su un sostegno o parti dello stesso. Si devono prendere in considerazione:
a.
le forze esercitate dai conduttori alla temperatura di 0° C e con un sovraccarico ripartito uniformemente pari ad almeno 8 N/m per ogni conduttore o cavo aereo;
b.
le spinte orizzontali del vento.
3 Come materiali per i sostegni si impiegano generalmente acciaio, cemento armato o legno. I sostegni costituiti dai suddetti materiali devono essere dimensionati conformemente all’appendice 4.
4 Altri materiali o tipi di costruzione inabituali possono essere impiegati soltanto se ne è dimostrata l’idoneità, particolarmente per quanto concerne la resistenza e la durata. L’organo di controllo può esigere attestati di prova rilasciati da laboratori di prova riconosciuti oppure l’esecuzione di prove speciali.