Ordinanza
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Art. 30 Protezione dei volatili
1 Se le condizioni locali lo richiedono, vanno adottati provvedimenti sui sostegni a protezione degli uccelli, affinché questi non possano provocare messe a terra o cortocircuiti. 2 Le nuove linee attraverso regioni a forte densità di volatili vanno pianificate e costruite in modo che il rischio di collisione per gli uccelli sia il più basso possibile. |