1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 33Distanze dei conduttori tra loro e dai sostegni
1 Le distanze dei conduttori sotto tensione tra loro e dai sostegni devono essere calcolate in modo che, in tutte le situazioni prevedibili, non possano prodursi scariche e sovratensioni pericolose, cortocircuiti alla terra o tra fasi.
2 Le distanze minime richieste si determinano in base alle massime tensioni nominali presenti e in base alle tensioni di prova ad esse associate secondo l’appendice 6. Se non altrimenti stabilito, queste distanze valgono per i conduttori, i conduttori di terra, i cavi aerei e le funi di guardia.
3 I cavi aerei ad alta tensione senza involucro metallico messo a terra sono considerati come conduttori nudi sotto tensione.