Ordinanza
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Art. 34 Distanza dal suolo
1 Sia in presenza della freccia massima sia in presenza di oscillazioni impresse dal vento, conduttori, cavi aerei e conduttori di terra devono avere almeno le distanze minime dal suolo indicate nell’appendice 3. 2 Nelle zone non accessibili, specialmente per quanto concerne le sporgenze del terreno, la distanza diretta minima in presenza di oscillazione impressa dal vento ammonta a 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma in ogni caso non inferiore a 1,5 m. 3 In presenza di percorsi usati in inverno per i trasporti, di piste sciistiche contrassegnate e di sentieri molto frequentati, occorre tener conto anche dell’altezza media della coltre nevosa. 4 In casi eccezionali motivati, l’autorità di controllo può autorizzare distanze più piccole. In tal caso, essa definisce le misure protettive da adottare. |