Ordinanza
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Art. 35 Distanza dagli alberi
1 Nel determinare le distanze dirette tra conduttori elettrici ed alberi va tenuto conto della coltivazione degli stessi, delle caratteristiche del suolo, della pendenza del terreno, della neve che può cadere dagli alberi, ecc. 2 La distanza dagli alberi da frutta ed ornamentali situati sotto o accanto alle linee deve essere tale da permetterne la coltivazione senza pericolo. 3 In presenza di impianti per innaffiare alberi e piante, si determinano caso per caso le distanze da osservare tra i getti di acqua ed i conduttori delle linee aeree, e le eventuali misure di protezione. 4 Le distanze verticali tra gli alberi ed i conduttori nudi delle linee ad alta tensione non devono essere, in presenza della freccia massima, inferiori ai seguenti valori:
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