Ordinanza
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Art. 37 Distanza delle linee a bassa tensione dai fabbricati
1 Per quanto concerne le linee aeree a bassa tensione ed i cavi aerei a bassa tensione, valgono le distanze dai fabbricati di cui all’appendice 7. 2 Gli ancoraggi alle facciate devono essere eseguiti in modo che:
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