Ordinanza
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Art. 40 Distanza dalle acque
1 Le linee aeree che attraversano superfici d’acqua vanno disposte in modo da non ostacolare la navigazione. 2 Relativamente ai corsi d’acqua sottoindicati, i conduttori, i cavi aerei ed i conduttori di terra non possono assumere, in presenza della freccia massima, una distanza inferiore a 15 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, misurata sul livello di massima piena ammesso per la navigazione:
3 Per le seguenti tratte, l’organo di controllo può ammettere distanze più piccole, purché la navigazione esistente non venga messa in pericolo:
4 Per tutti gli altri corsi d’acqua, o per le altre acque aperte con navigazione esistente o possibile, le distanze di sicurezza e le misure di protezione da adottare sono fissate dall’organo di controllo d’intesa con le autorità della navigazione. Se necessario, si apporrà la segnaletica di navigazione o cartelli d’avvertimento. 5 La distanza dei conduttori dalle acque non navigabili deve essere, in condizioni di massima piena ed in presenza della freccia massima, almeno pari a 4 m più 0,01 m per kV di tensione nominale. |