Ordinanza
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Art. 42 Sostegni di illuminazione
1 Le distanze dei conduttori e dei cavi aerei ad alta tensione dai sostegni di illuminazione e dalle sorgenti luminose devono essere almeno pari ai valori secondo l’appendice 9. 2 Il montaggio o lo spostamento di sostegni di illuminazione può avvenire solo d’intesa con gli esercenti delle linee aeree ad alta tensione qualora, in seguito a movimenti casuali o voluti del sostegno stesso, esista il pericolo che la distanza diretta possa divenire inferiore al valore «a» di cui all’appendice 9. 3 I lavori di manutenzione alle sorgenti luminose ed ai loro sostegni non devono essere ostacolati o resi pericolosi per il personale dalla presenza di linee aeree ad alta tensione. Le deviazioni dei conduttori o dei sostegni di illuminazione sotto la spinta del vento non devono provocare scariche elettriche. 4 Nel caso di incroci di linee aeree ad alta tensione con una fila di sostegni di illuminazione le cui sorgenti luminose superano in altezza i conduttori più bassi o sono a pari altezza degli stessi, occorre richiamare l’attenzione da ambedue le parti dell’incrocio, sia presso le sorgenti luminose che al piede dei sostegni di illuminazione, sulla presenza di questi conduttori bassi sotto tensione. 5 Prima di iniziare lavori ai sostegni di illuminazione situati in prossimità di linee aeree ad alta tensione con tensione nominale superiore a 100 kV, gli impianti elettrici e le morsetterie dei sostegni di illuminazione devono essere messi a terra. |