Ordinanza
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Art. 44 Poligoni di tiro
1 Le distanze tra le linee aeree e gli impianti di tiro per esercitazioni fuori servizio con munizioni di ordinanza vengono definite secondo l’appendice 10. Le distanze possono essere ridotte se le linee risultano protette da schermi o si trovano fuori della zona di tiro. 2 Le distanze tra le linee aeree e gli impianti di tiro sportivi o di caccia sono fissate dall’organo di controllo. Quest’ultimo definisce inoltre le misure di protezione da adottare. 3 L’organo di controllo decide se le linee aeree possono essere fatte passare sopra gli stand dei bersagli o gli impianti dei bersagli. Esso fissa le distanze dirette e le misure di protezione da adottare. |