1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 47Freccia massima dei conduttori
1 Per il calcolo della freccia massima presumibile di un conduttore, si assumono le seguenti ipotesi:
a.
una temperatura del conduttore pari a 40° C;
b.
una temperatura del conduttore pari a 0° C ed un sovraccarico distribuito uniformemente pari ad almeno 20 N/m per conduttore o parte di conduttore, in assenza di vento.
2 Se, sulla base delle condizioni locali, bisogna attendersi temperature più alte o sovraccarichi maggiori, saranno queste ultime condizioni ad essere assunte quali ipotesi di calcolo.
3 Per i cavi aerei, le ipotesi relative alle temperature si riferiscono sempre agli elementi portanti. Il peso del cavo o i conduttori che non servono da elementi portanti devono essere aggiunti al sovraccarico.