Ordinanza
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Art. 49 Giunzioni dei conduttori
1 Il carico di rottura delle giunzioni sollecitate a trazione dei conduttori e degli elementi portanti dei cavi aerei deve raggiungere almeno il 90 per cento del limite di rottura del conduttore o dell’elemento portante. 2 Se, nel caso di danneggiamento di un conduttore sottoposto allo sforzo di tra-zione, la sezione dello stesso presenta una riduzione superiore al 25 per cento, il punto di riparazione deve soddisfare le esigenze imposte alle giunzioni solle-citate a trazione. 3 Le linee aeree non possono essere costituite dall’unione di più spezzoni di conduttori. |