1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 lett. h dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 208).
Art. 49Giunzioni dei conduttori
1 Il carico di rottura delle giunzioni sollecitate a trazione dei conduttori e degli elementi portanti dei cavi aerei deve raggiungere almeno il 90 per cento del limite di rottura del conduttore o dell’elemento portante.
2 Se, nel caso di danneggiamento di un conduttore sottoposto allo sforzo di tra-zione, la sezione dello stesso presenta una riduzione superiore al 25 per cento, il punto di riparazione deve soddisfare le esigenze imposte alle giunzioni solle-citate a trazione.
3 Le linee aeree non possono essere costituite dall’unione di più spezzoni di conduttori.