Ordinanza
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Art. 58 Ancoraggi (tiranti), paline
1 I fili di acciaio degli ancoraggi devono avere una sezione non inferiore a 50 mm2. Nel terreno, i fili d’acciaio a sezione circolare devono avere un diametro minimo pari a 10 mm, mentre per le corde d’acciaio è necessaria una sezione minima pari a 70 mm2. 2 La tesatura degli ancoraggi deve poter essere rafforzata in qualsiasi momento. 3 Negli ancoraggi di materiale elettricamente conduttore di sostegni isolanti deve essere intercalato un pezzo isolante, posto ad almeno 1 m sotto la parte più bassa in tensione e commisurato alla tensione nominale più elevata della linea. Dopo il punto di fissaggio, questi ancoraggi non devono più toccare parti del sostegno. 4 Le paline devono essere protette contro la corrosione e dimensionate in modo da poter garantire il rispetto dei fattori di sicurezza secondo l’appendice 13 quando sollecitate dal carico statico massimo. |