Ordinanza
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Art. 6 Regole della tecnica
1 Laddove la presente ordinanza non contiene prescrizioni, valgono le regole riconosciute della tecnica. 2 Per regole riconosciute della tecnica si intendono in particolare le norme della CEI10 e del CENELEC11. In mancanza di norme armonizzate a livello internazionale si applicano le norme svizzere12.13 3 Se non esistono norme tecniche specifiche, si prendono in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche.14 10 Commissione elettrotecnica internazionale. 11 Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. 12 L’elenco dei titoli delle norme e i relativi testi possono essere richiesti all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur;. 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54). |