Ordinanza
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Art. 62 Piani d’opera
1 Gli esercenti devono registrare la posizione e le modalità di posa delle loro linee in cavo. Le linee devono poter essere localizzate in qualsiasi momento. 2 La documentazione relativa alle linee in cavo deve essere conservata fino alla loro eliminazione. Questo vale anche per le linee non più utilizzate. 3 Su richiesta di terzi legittimati, gli esercenti rendono note la posizione e le modalità di posa delle linee in cavo. |