Ordinanza
|
|
Art. 68 Interramento
1 Le linee in cavo direttamente interrate devono presentare una resistenza meccanica adattata alla natura del letto di posa. 2 La profondità di interramento delle linee in cavo deve essere:26
3 Laddove le profondità di interramento di cui al capoverso 2 non possono essere rispettate, vanno prese misure protettive supplementari, in particolare contro i danni meccanici. 4 L’organo di controllo può autorizzare deroghe.27 26 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348). 27 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 4 giu. 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 348). |
