Ordinanza
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Art. 71 Posa in acqua
1 Le linee in cavo devono essere posate in acqua in modo da non poter essere danneggiate da detriti o da sedimentazioni oppure dalle erosioni delle rive. 2 Nelle acque navigabili, i cavi devono essere anche protetti dagli influssi meccanici originati dalla navigazione. 3 Nelle zone rivierasche, in acque basse e in vicinanza degli approdi dei battelli, le linee in cavo vanno contrassegnate in modo chiaro e indelebile all’intenzione della navigazione. |