Ordinanza
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Art. 78 Ammissibilità e tracciato
1 Vicinanze, parallelismi e incroci delle linee aeree tra loro su sostegni in comune sono ammessi solo se:30
2 …31 3 Le linee aeree devono essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo il numero degli incroci con altre linee aeree. 4 Se gli incroci sono inevitabili, essi vanno disposti, per quanto possibile, in prossimità del sostegno della linea sovrapassante. 30 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O dell’8 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54). 31 Abrogato dall’all. n. 5 dell’O dell’8 dic. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 54). |