Ordinanza
|
Art. 81 Distanze
1 Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci tra linee elettriche devono essere eseguiti in modo che tra i conduttori di linee diverse non si verifichino trasferimenti di tensione. 2 Le distanze da rispettare nei casi di vicinanze, parallelismi ed incroci delle linee elettriche tra loro sono fissate nell’appendice 17. Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee isolate a corrente debole tra loro sono ammessi senza dover rispettare nessuna distanza di sicurezza. 3 Agli incroci, la distanza di sicurezza deve essere dimensionata sulla base delle ipotesi seguenti:
4 Gli esercenti sono tenuti a scambiarsi vicendevolmente i dati necessari ai calcoli delle distanze. |