Ordinanza
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Art. 9 Interrelazione con altre linee o infrastrutture
1 Nella progettazione delle linee elettriche, l’esercente effettua un inventario delle linee e delle infrastrutture esistenti nella zona di influenza della linea progettata. 2 Se in caso di incontro di linee elettriche con altre linee, impianti od oggetti può risultare una riduzione della sicurezza, l’esercente deve darne tempestiva conoscenza, per iscritto, all’organo di controllo, informandolo delle misure di protezione previste. 3 L’organo di controllo decide in merito all’ammissibilità della disposizione prevista e delle misure di protezione. 4 L’organo di controllo può, nel caso di incontro di linee a corrente forte con altri impianti od oggetti, prescrivere misure protettive supplementari secondo l’appendice 2. |