Ordinanza
|
Art. 92 Tracciato
1 I parallelismi e gli incroci delle linee in cavo devono essere disposti in modo da evitare interferenze inammissibili o danni reciproci. 2 Gli involucri metallici delle linee in cavo che corrono parallele o si incrociano possono venire in contatto tra loro soltanto se le linee sono collegate allo stesso sistema di messa a terra. 3 Nel terreno, le linee in cavo con le tensioni più basse devono essere disposte al disopra di quelle con le tensioni più elevate. Deroghe sono ammesse previo accordo reciproco tra gli esercenti delle due linee. 4 I cavi unipolari di un sistema trifase disposti parallelamente tra loro sono considerati come un’unica linea in cavo. In questi casi, i tubi protettivi di materiale ferromagnetico sono ammessi solo se tutti i cavi unipolari sono posati nello stesso tubo. 5 Gli allacciamenti in parallelo di più cavi a valle del medesimo organo di protezione contro le sovracorrenti sono ammessi solo se i cavi sono posati in modo che le loro impedenze siano all’incirca uguali. |