Ordinanza
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Art. 94 Linee in cavo per impianti con funzioni protettive
Le linee in cavo per impianti aventi importanti funzioni di protezione o di sicurezza non devono essere posate nello stesso canale o pozzo parallelamente alle linee in cavo destinate al trasporto dell’energia, né incrociare le stesse. Deroghe sono ammesse se la disposizione o le misure protettive sono in grado di impedire la messa in pericolo reciproca. |