Ordinanza
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Art. 97
1 Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci delle linee elettriche con altri impianti devono essere evitati o, per quanto possibile, limitati al minimo. 2 Le vicinanze, i parallelismi e gli incroci di linee elettriche con altri impianti devono essere disposti in modo che le linee e gli impianti non possano danneggiarsi o influenzarsi reciprocamente in maniera inammissibile. 3 Le linee elettriche situate nel settore di influenza di altri impianti devono essere disposte in modo da non costituire ostacolo reciproco all’esercizio ed alla manutenzione delle linee e degli impianti. 4 L’organo di controllo decide in merito alle misure supplementari di protezione. |