Ordinanza
|
|
Art. 1 Divieti di pesca
1 Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:
2 I Cantoni fissano l’inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione. 3 Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige. 4 Regolano l’impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2613). |
