Ordinanza
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Art. 11 Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi
1 Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell’ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all’Ufficio federale i dati seguenti:
2 L’Ufficio federale emana d’intesa con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 16 dicembre 200541 sulla protezione degli animali.42 3 Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l’ondulazione residua non supera il 10 per cento della tensione espressa come media aritmetica.43 41 RS 455 42 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2017 2613). |