Ordinanza
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Art. 3 Catture speciali 13
In deroga agli articoli 1–2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a–d e 100 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 200814 sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono15 effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all’allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951). 14 RS 455.1 15 Nuovo testo della prima parte del per. giusta l’all. 6 n. II 4 dell’O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20082985). |
