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Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
del 24 novembre 1993 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 9Procedura
1 L’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi è retta dall’articolo 20 dell’ordinanza del 4 settembre 201333 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.34
2 Un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) è necessaria per l’immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi o d’altre regioni.35
3 La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all’autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all’Ufficio federale.
34 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 20133111).
35 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).