Ordinanza
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Art. 1 Campo d’applicazione della sezione 2 LLing
(art. 4 cpv. 2 LLing) L’unità dell’Amministrazione federale che, nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un’organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |