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Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 12Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo
(art. 17 LLing)
1 Sono concessi aiuti finanziari all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo (Istituto) per i suoi servizi di base nella ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo.
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude con l’Istituto un accordo di prestazioni e vi definisce un mandato di ricerca.
3 Sono considerati servizi di base in particolare:
a.
il coordinamento, la direzione e l’attuazione del mandato di ricerca;
b.
la creazione e la gestione di un centro di documentazione;
c.
pubblicazioni concernenti il plurilinguismo;
d.
l’assistenza in merito a prassi d’insegnamento e la loro valutazione;
e.
la collaborazione a reti di ricerca nazionali e internazionali e la partecipazione all’attività di organizzazioni scientifiche.
4 Gli aiuti finanziari presuppongono che l’Istituto:
a.
sviluppi e gestisca una rete che coinvolge istituzioni di ricerca di tutte le regioni linguistiche del Paese attive nella ricerca applicata sul plurilinguismo, assumendo una funzione direttiva quale centro di competenza scientifico;
b.
realizzi progetti propri, per quanto l’accordo di prestazioni lo preveda;
c.
realizzi progetti su mandato di servizi federali che non rientrano nel mandato di ricerca nonché progetti su mandato di Cantoni o di terzi solo se il mandante partecipa adeguatamente alle spese.