Ordinanza
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Art. 17
1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell’istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
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