Ordinanza
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Art. 2 Comprensibilità
(art. 7 LLing) 1 Le pubblicazioni ufficiali e gli altri testi della Confederazione destinati al pubblico sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi. 2 Le unità dell’Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.3 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |