Ordinanza
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Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing) 1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione. |