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Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)
del 4 giugno 2010 (Stato 1° ottobre 2014)
Art. 23Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
a.
progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
b.
misure di promozione della creazione letteraria;
c.
l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni linguistiche e culturali.
2 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.