Ordinanza
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Art. 26 Domande
1 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 9 e 13–25 vanno presentate all’UFC. 2 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 10 e 11 vanno presentate alla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CDPE le inoltra all’UFC con una raccomandazione. 3 Le domande vanno presentate annualmente, sempre che l’accordo di prestazioni non preveda altrimenti. 4 Esse vanno presentate entro i seguenti termini:
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