Ordinanza
|
Art. 28 Ordine di priorità
1 Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati. 2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell’interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi. 15 RS 616.1 |