Ordinanza
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Art. 4 Internet
(art. 12 cpv. 2 LLing) 1 Le unità dell’Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell’importanza del testo e della cerchia di destinatari.4 2 Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d’intesa con la Cancelleria federale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |