Ordinanza
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Art. 6 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche 5
(art. 9 e 20 LLing) 1 I datori di lavoro del personale delle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica. 2 Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |