Ordinanza
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Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell’Amministrazione federale 7
(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers) 1 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell’Amministrazione federale di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers8, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:
2 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d. 3 Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell’unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |