Ordinanza
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Art. 8b Delegato federale al plurilinguismo 12
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest’ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze. 2 Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:
12 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |