Ordinanza
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Art. 8d Controllo e analisi 14
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing) 1 Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l’evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 L’Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all’articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS). 3 Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull’attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative. 4 Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull’impostazione da dare alla politica del plurilinguismo. 5 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all’indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale. 14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). |