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Art. 20 Semigiornata libera settimanale
(art. 21 LL) 1La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero. 2La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se:
3Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata libera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l'articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane. 4I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest'ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 della legge. |