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Art. 22 Prolungamento con compensazione
(art. 9 cpv. 3 LL) 1La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore può essere prolungata di quattro ore al massimo purché essa non venga superata nella media semestrale:
2Per i lavoratori con una settimana di cinque giorni in media nell'anno civile, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore può essere prolungata:
3Il datore di lavoro, senza permesso dell'autorità, può ordinare il prolungamento della durata massima della settimana lavorativa di cui ai capoversi 1 o 2, se il lavoro non è regolato da un orario soggetto a permesso. 4Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la media della durata massima della settimana lavorativa di cui al capoverso 1 o 2 deve essere rispettata per la durata del rapporto di lavoro, purché questo duri meno dei periodi di compensazione menzionati nei capoversi 1 e 2. |