(art. 25 e 26 LL)
1Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:1
- a.2
- esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all'alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;
- b.
- il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
- c.
- nello spazio di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno abbiano complessivamente almeno la stessa durata dei periodi di lavoro notturno.
2Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:
- a.
- esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all'alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;
- b.
- il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
- c.
- i presupposti giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettere a-d siano adempiuti.3
2bisVi è indispensabilità per ragioni aziendali secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera a se:
- a.
- si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno e serale corrispondente; oppure
- b.
- nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire squadre da impiegare in alternanza.4
3I lavoratori che effettuano lavoro notturno conformemente al capoverso 2:
- a.
- possono essere impiegati al massimo:
- 1.
- cinque notti su sette consecutive; oppure
- 2.
- sei notti su nove consecutive; e
- b.
- non possono svolgere lavoro straordinario giusta l'articolo 25 durante i loro giorni di congedo.
4I presupposti e le condizioni di cui ai capoversi 1-3 non sono applicabili ai lavoratori che svolgono lavoro notturno regolare al massimo durante un'ora situata all'inizio o al termine del lavoro notturno fra le 05.00 e le 06.00 o fra le 23.00 e le 24.00.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).
4 Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).