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Art. 31 Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro notturno
(art. 17b cpv. 2 LL) 1Svolge lavoro notturno regolare o periodico il lavoratore occupato durante 25 notti o più per anno civile. 2Il tempo di riposo supplementare va accordato dopo il primo intervento di notte. È calcolato in funzione del lavoro realmente svolto. 3Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro notturno per oltre 25 notti per anno civile, il supplemento salariale del 25 per cento per le prime 25 notti non deve essere convertito in tempo di riposo supplementare. |