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Art. 4a Istituti ospedalieri e cliniche pubblici
1La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell'ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti. 2Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un'amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico. 3Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l'esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:
1 Introdotto dal n. I dell'O del 7 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411). |