|
Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
(art. 46 LL) 1Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettere c-e nonché h se i lavoratori interessati:
2L'importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all'evoluzione dell'importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF. 3La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro. 4Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell'azienda, e prevedere quanto segue:
5Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo. 1 Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4809). |