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Art. 79 Compiti
(art. 41 LL) 1Sempreché l'esecuzione della legge e delle ordinanze non sia riservata alla Confederazione, essa spetta alle autorità cantonali le quali devono in particolare:
2I Cantoni provvedono affinché:
3La SECO emana direttive circa il livello qualitativo della formazione e del perfezionamento professionale e il numero delle persone preposte alla vigilanza da impiegare per ogni Cantone in funzione del numero delle aziende, dei compiti legali da adempiere e della loro complessità. |