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Art. 29 Prolungamento della durata del lavoro notturno
(art. 17a cpv. 2 LL) 1 In caso di lavoro notturno regolare o periodico, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, è ammessa purché:
2 In caso di lavoro notturno temporaneo, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, conformemente all’articolo 17a capoverso 2 della legge è ammesso purché:
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