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Art. 32a Supplemento salariale e riposo compensativo in caso di lavoro domenicale e nei giorni festivi 17
(art. 19 cpv. 3 LL) 1 Svolge lavoro domenicale temporaneo il lavoratore che, in un anno civile, lavora fino a sei domeniche, compresi i giorni festivi legali. 2 Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera la condizione di cui al capoverso 1. 3 Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavoratore deve svolgere lavoro domenicale per più di sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, il supplemento salariale del 50 per cento per le prime sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, rimane dovuto. 17 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 20204135). |